Riscaldamento centralizzato, telelettura obbligatoria entro il 2027: cosa cambia in condominio
Entro il 1° gennaio i sistemi di contabilizzazione del calore dovranno consentire la lettura a distanza, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza economica.
Per i condomini con riscaldamento centralizzato si avvicina una scadenza da verificare con l’amministratore: entro il 1° gennaio 2027 i sistemi di contabilizzazione del calore interessati dalla normativa dovranno permettere la telelettura. Il passaggio riguarda la raccolta dei dati di consumo, che potrà avvenire senza la tradizionale lettura manuale all’interno degli appartamenti. Non è una disposizione introdotta in questi giorni, ma un obbligo previsto da tempo che arriva ora alla sua scadenza generale.
Il riferimento è l’articolo 9 del decreto legislativo 102/2014, modificato dal decreto legislativo 73/2020. La disposizione stabilisce che i contatori di fornitura, i sottocontatori e i sistemi individuali di contabilizzazione del calore installati dopo il 25 ottobre 2020 siano leggibili da remoto.
Per i sistemi precedenti, il termine di adeguamento è fissato al 1° gennaio 2027. La norma mantiene espressamente le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi: un aspetto che impedisce di descrivere l’intervento come identico e automatico per ogni edificio. Le caratteristiche dell’impianto devono essere esaminate nel caso concreto.
Quali edifici sono interessati
Il perimetro comprende condomini ed edifici polifunzionali serviti da impianti comuni di riscaldamento o raffreddamento, oppure da reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Rientra nella disciplina anche la contabilizzazione dell’acqua calda sanitaria prodotta centralmente.
Non si tratta, quindi, di una sostituzione generalizzata dei normali contatori domestici di luce e gas. Il punto è la misurazione dei consumi termici negli edifici interessati dalla contabilizzazione. Anche chi possiede già dispositivi sui radiatori deve distinguere la loro presenza dalla possibilità di leggerli a distanza: le due caratteristiche non coincidono necessariamente.gazzettaufficiale+1
Sostituzione o integrazione dei dispositivi
L’adeguamento non comporta sempre la sostituzione di tutti gli apparecchi. Secondo le caratteristiche dei prodotti installati, può essere possibile integrarli con dispositivi di trasmissione; negli altri casi occorre valutare il rinnovo.
Il primo passaggio utile è chiedere all’amministratore se il sistema condominiale sia già conforme e, in caso contrario, quale intervento sia stato previsto. Una verifica tecnica permette di distinguere gli apparecchi già teleleggibili da quelli che richiedono modifiche, evitando di considerare obsoleto un dispositivo soltanto per la sua data di installazione.
Dati più accessibili, ma nessuno sconto automatico
La lettura a distanza serve a raccogliere le informazioni senza accedere fisicamente agli alloggi. Non riduce, da sola, il prezzo dell’energia e non garantisce una percentuale di risparmio uguale per tutti.
La normativa richiede informazioni affidabili e precise sulla fatturazione e sui consumi, oltre alla possibilità di accedere agevolmente ai propri dati. Prevede inoltre tutele sulla riservatezza e sulla sicurezza delle informazioni. Per i residenti, il cambiamento riguarda dunque soprattutto la disponibilità delle letture e la gestione della contabilizzazione: strumenti per comprendere meglio l’utilizzo del riscaldamento, non una promessa di bollette automaticamente più leggere.
Per i condomini con riscaldamento centralizzato si avvicina una scadenza da verificare con l’amministratore: entro il 1° gennaio 2027 i sistemi di contabilizzazione del calore interessati dalla normativa dovranno permettere la telelettura. Il passaggio riguarda la raccolta dei dati di consumo, che potrà avvenire senza la tradizionale lettura manuale all’interno degli appartamenti. Non è una disposizione introdotta in questi giorni, ma un obbligo previsto da tempo che arriva ora alla sua scadenza generale.
Che cosa prevede la normativa
Il riferimento è l’articolo 9 del decreto legislativo 102/2014, modificato dal decreto legislativo 73/2020. La disposizione stabilisce che i contatori di fornitura, i sottocontatori e i sistemi individuali di contabilizzazione del calore installati dopo il 25 ottobre 2020 siano leggibili da remoto.
Per i sistemi precedenti, il termine di adeguamento è fissato al 1° gennaio 2027. La norma mantiene espressamente le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi: un aspetto che impedisce di descrivere l’intervento come identico e automatico per ogni edificio. Le caratteristiche dell’impianto devono essere esaminate nel caso concreto.
Il perimetro comprende condomini ed edifici polifunzionali serviti da impianti comuni di riscaldamento o raffreddamento, oppure da reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Rientra nella disciplina anche la contabilizzazione dell’acqua calda sanitaria prodotta centralmente.
Non si tratta, quindi, di una sostituzione generalizzata dei normali contatori domestici di luce e gas. Il punto è la misurazione dei consumi termici negli edifici interessati dalla contabilizzazione. Anche chi possiede già dispositivi sui radiatori deve distinguere la loro presenza dalla possibilità di leggerli a distanza: le due caratteristiche non coincidono necessariamente.
Sostituzione o integrazione dei dispositivi
L’adeguamento non comporta sempre la sostituzione di tutti gli apparecchi. Secondo le caratteristiche dei prodotti installati, può essere possibile integrarli con dispositivi di trasmissione; negli altri casi occorre valutare il rinnovo.
Il primo passaggio utile è chiedere all’amministratore se il sistema condominiale sia già conforme e, in caso contrario, quale intervento sia stato previsto. Una verifica tecnica permette di distinguere gli apparecchi già teleleggibili da quelli che richiedono modifiche, evitando di considerare obsoleto un dispositivo soltanto per la sua data di installazione.
La lettura a distanza serve a raccogliere le informazioni senza accedere fisicamente agli alloggi. Non riduce, da sola, il prezzo dell’energia e non garantisce una percentuale di risparmio uguale per tutti.
La normativa richiede informazioni affidabili e precise sulla fatturazione e sui consumi, oltre alla possibilità di accedere agevolmente ai propri dati. Prevede inoltre tutele sulla riservatezza e sulla sicurezza delle informazioni. Per i residenti, il cambiamento riguarda dunque soprattutto la disponibilità delle letture e la gestione della contabilizzazione: strumenti per comprendere meglio l’utilizzo del riscaldamento, non una promessa di bollette automaticamente più leggere.